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Sessione 3
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13/07/2013

La Parola del Superiore generale

I Consigli ai diversi livelli

Per meglio governare la Congregazione, il Superiore Generale è aiutato dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Congregazione (art. 200 della RdV)

L’esercizio dell’autorità come servizio, proprio di una vita fondata sul vangelo, è esposto a molte tentazioni e molte volte corre il rischio di trasformarsi in un potere che invece di servire gli altri usa gli altri per i propri fini e cadere così in un autoritarismo mondano.
Per evitare queste derive estreme, le decisioni importanti dei superiori nella vita consacrata richiedono il ricorso ai consigli. Il diritto canonico esige che ogni Superiore maggiore abbia un suo consiglio. Nella nostra congregazione ci sono tre livelli di consigli : il consiglio del Vicario Regionale, che si chiama Consiglio di Vicariato; il consiglio del Superiore Regionale che si chiama Consiglio Regionale e il consiglio del Superiore Generale che si chiama Consiglio Generale. Nel passato anche il superiore di comunità era appoggiato da un consiglio, perché le comunità erano molto numerose. L’art 282 prevede, soprattutto per le comunità un po’ numerose, che “due religiosi di voti perpetui assistono il Superiore”.
Prima di prendere certe decisioni, il Superiore maggiore è tenuto a consultare il suo Consiglio: a secondo del tipo di decisione in oggetto, deve chiedere il suo parere o consenso (vedi RdV 201 e 241). Il Superiore non fa parte del Consiglio e  non prende parte all’eventuale votazione. I soli consiglieri votano per aiutarlo a prendere la decisione. A seconda dell’oggetto in questione, questo voto è:
- voto di parere: Il Superiore Generale, o Regionale, non è obbligato a riunire il consiglio, ma a chiedere l’opinione a ogni consigliere prima di prendere la decisione in oggetto.
- voto di consenso: Il Superiore Generale, o Regionale, è obbligato a convocare, riunire il Consiglio, di cui devono essere presenti almeno la metà dei membri, esporre la situazione con chiarezza, ascoltare il parere di tutti, e chiedere una votazione segreta; per poter prendere una decisione è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
In ambo i casi, i consiglieri hanno l’obbligo di esprimere il loro parere circa la decisione in oggetto e poi di mantenere il segreto.
Il Consiglio Generale (RdV 200-216): composto da quattro religiosi eletti dal capitolo generale per sei anni: il vicario generale (RdV 208-210) e l’economo generale (RdV 211-215), residenti a Roma con il superiore generale; svolgono anche la funzione di procuratore e di segretario generale. Due altri consiglieri li raggiungono almeno una volta all’anno per il consiglio al completo. Il superiore generale li consulta regolarmente. Gli ambiti nei quali si esercita il voto di consenso sono precisati nell’articolo 205 e quelli del voto di parere nell’articolo 206.
Il Consiglio Regionale (RdV 240-260): Nell’esercizio del suo mandato, il Superiore Regionale è coadiuvato da un Consiglio Regionale, formato dai Vicari Regionali; ciascuno è incaricato di un vicariato (RdV 240). È composto quindi da tutti i Vicari della Regione, che sono nominati dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato tutti i religiosi del Vicariato corrispondente e il suo mandato dura sei anni. Uno di questi Vicari Regionali è il “Primo Vicario Regionale” e solo lui è un Superiore maggiore, in forma vicariale, del Superiore  Regionale (RdV 251).  Le questioni che richiedono il voto di consenso del Consiglio Regionale sono determinate negli articoli 244 e 245. Quelle previste nell’art. 244 richiedono inoltre l’approvazione del Superiore Generale e il consenso del suo Consiglio.
Il Consiglio di Vicariato (RdV 261-267): Ciascun Vicario Regionale lavora con un Consiglio costituito dai Superiori di comunità del Vicariato o, in mancanza di questi, da due Consiglieri eletti nell’Assemblea di Vicariato (RdV 262).
La funzione del Consiglio di Vicariato, costituito dai Superiori di comunità, è quella di favorire la relazione tra le comunità all’interno del Vicariato, prendendo in esame la vita e la missione delle comunità e facendo in modo che, attraverso i Superiori, giungano ai religiosi delle comunità le informazioni circa la vita e la missione del Vicariato e della Regione (RdV 263).  Nel Consiglio di Vicariato non si prendono decisioni, fatta eccezione per l’ammissione di un giovane al postulandato (art 264). Gode però di una grande libertà nell’esaminare e nel fare discernimento sulla vita e la missione delle comunità, per consegnare le conclusioni al Superiore Regionale il quale, a sua volta, con il suo Consiglio, prende le decisioni necessarie. Ha inoltre la funzione di consigliare il Vicario Regionale nella sua funzione di rappresentante della Congregazione davanti all’autorità civile locale (RdV 265) e nell’amministrazione dei beni del Vicariato (RdV 266).
Nella RdV del 1969 esistevano anche il Consiglio di Provincia e il Consiglio di Congregazione. Il primo è stato soppresso su richiesta della Santa Sede; d’altro canto si rivelava molto difficile mantenerlo nella nuova organizzazione in regioni. Il Consiglio di Congregazione rimane e le sue competenze sono espresse nell’art 217: verifica, precisa gli strumenti, indica, esamina, ma non ha potere decisionale. Questo fatto non sminuisce il suo valore: infatti è molto importante per la vita della Congregazione che il Consiglio Generale si incontri con i Superiori Regionali per sentire il polso delle realtà della Congregazione, dove i religiosi e le comunità vivono la loro vita, e inoltre per pensare e progettare insieme le strategie di animazione e di governo che facilitino lo svolgimento e l’inculturazione del carisma.

Gaspar Fernández Pérez, scj

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