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Gustavo Papa 01
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14/09/2017

Voci del Capitolo Generale (2)

Correzioni della Regola di Vita

Correzioni della Regola di Vita

Sei anni dopo l’adozione della nuova Regola di Vita, nel XXVI Capitolo Generale di Betlemme, alcune proposte di emendamenti sono state sottomesse ai capitolari riuniti a San Bernardino (vedi articolo 193 della RdV). L’esperienza talvolta detta la sua legge. Sei anni non erano troppi per porre in risalto la necessità di ritoccare alcuni articoli.

Conformemente al Diritto Canonico, le modifiche votate sono state immediatamente presentate all’approvazione della Congregazione Vaticana per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Quest’ultima ha approvato gli emendamenti con una lettera ufficiale giunta alla Casa Generalizia il 1° settembre 2017.

Il Superiore Generale e il suo Consiglio stanno studiando il modo migliore per integrare questi cambiamenti nel testo della Regola di Vita già pubblicata.

Ciò che è conta, nella Congregazione, sono le persone che hanno deciso liberamente di vivere in comunità il carisma e la missione che lo Spirito Santo ha ispirato al nostro Padre San Michele Garicoïts. La vita ha bisogno di essere incanalata e le relazioni umane protette, affinché le persone possano essere fedeli al fine per cui sono state riunite in comunità. La Regola di Vita è questo.

Essa, oltre ad esprimere il carisma del nostro Fondatore, contiene anche il diritto proprio che ci governa. Questo regolamento non è qualcosa di rigido, di definitivo o di stabile. Ecco perché la Regola di Vita prevede che il Capitolo Generale possa modificarlo e indica come farlo. “Qualora si dovessero apportare modifiche alla Regola di Vita (articoli e statuti), la decisione deve essere presa dal Capitolo Generale con la maggioranza dei due terzi dei voti. Per gli articoli, inoltre, è necessaria l’approvazione della Santa Sede, cui spetta l’interpretazione autentica delle stesse.” (RdV, art. 193).

Anche se abbiamo approvato la RdV durante il 26° Capitolo Generale, nel Capitolo Generale di quest’anno, svoltosi in Paraguay, sono state proposte alcune correzioni che sono state votate dai due terzi dei capitolari e che hanno ricevuto infine l’approvazione dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica della Santa Sede.

Qui di seguito, presento i cambiamenti.

Statuto 8

“… il Capitolo Regionale… elegge un deputato ogni 12 religiosi a voti perpetui in ogni Vicariato, o frazione di 12…”

Se consultate la RdV, precedentemente veniva eletto un deputato ogni 15 religiosi. I Padri del Capitolo hanno osservato che alcune importanti realtà della Congregazione avevano solo un deputato al Capitolo. Poiché il criterio è la proporzionalità dei religiosi, in futuro ci saranno meno religiosi dalle realtà tradizionali e più religiosi dalle nuove realtà in cui il numero delle vocazioni è maggiore.

Articolo 248

“…Scelti tra i religiosi sacerdoti di voti perpetui, sono nominati per tre anni rinnovabili…”

Precedentemente questo articolo non parlava della durata del mandato dei Vicari Regionali. Si supponeva che tale mandato durasse sei anni come il Superiore Generale, il suo Consiglio ed i Superiori Regionali. L’esperienza di questi ultimi sei anni invece ci insegna che in alcuni Vicariati sarebbe stato utile, dopo tre anni, un cambiamento.

D’altra parte il Capitolo non ha accettato la proposta di cambiare la durata del mandato dei Superiori Regionali a quattro anni, perché si è ritenuto importante che i membri del Consiglio di Congregazione avessero la stessa durata del mandato affinché il gruppo di governo, che si veniva a costituire, avesse una continuità e non venisse alterato durante il mandato.

Articolo 252

“Dopo aver consultato il Superiore Regionale, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina un Economo Regionale per sei anni rinnovabili…”

La Rdv non determinava neppure la durata del mandato dell’Economo Regionale. Perciò il Capitolo ha approvato la decisione che il mandato dovrà durare per sei anni con la possibilità di essere rinnovato per un secondo mandato, utilizzando così lo stesso criterio di mantenere stabile il gruppo di lavoro del governo generale.

Articolo 140

“Il postulandato si svolge in una comunità della Congregazione, sotto la direzione di un formatore qualificato, nominato dal Vicario Regionale, con il consenso del suo Consiglio e l’approvazione del Superiore Regionale dopo aver sentito il parere del suo Consiglio.”

La Regola di Vita non determinava chi dovesse nominare il formatore dei postulanti nel Vicariato. Poiché colui che ammette un candidato al postulandato è il Vicario Regionale con il suo Consiglio, è parso naturale ai Capitolari che la nomina del responsabile dei postulanti fosse fatta dal Vicario Regionale con il suo Consiglio e che questa nomina fosse approvata dal Superiore Regionale.

Articolo 205

“II Consiglio Generale, oltre ai casi previsti dal diritto comune, deve dare il suo consenso sulle seguenti questioni:
La concessione dell’indulto di esclaustrazione a un religioso con voti perpetui.
La trasmissione alla Santa Sede della richiesta di indulto di uscita dalla Congregazione di un religioso di voti perpetui per un motivo grave.
L’espulsione di un religioso con voti perpetui, con i quattro membri del Consiglio Generale che procedono collegialmente.”

Il Capitolo Generale ha voluto raccogliere in questo numero 205 alcune competenze del Consiglio Generale, che erano disseminate altrove nella RdV. Si tratta di situazioni ricorrenti nel mandato appena concluso.

Articolo 206

“II Consiglio Generale, oltre ai casi previsti dal diritto comune, deve anche dare il suo parere sulle seguenti questioni:
L’approvazione dell’erezione di una casa con il consenso scritto del Vescovo della Diocesi e l’accettazione di una Parrocchia, prima di firmare la convenzione di cui si parla nello statuto 2”.

Il Capitolo Generale ha votato questa modifica su proposta del Consiglio Generale. Infatti, quando il Superiore Generale doveva confermare l’accettazione di una nuova parrocchia da parte del Superiore Regionale, non aveva riferimenti chiari nella normativa della RdV.

Articolo 236

“II Superiore Regionale, (…) Provvede alla realizzazione del progetto regionale per attuare le decisioni dei Capitoli e dei Consigli Generali.
Può, con il parere del suo Consiglio, prorogare, per un breve periodo, il mandato di un Superiore di comunità, di un economo di Vicariato o di un economo di comunità, oppure nominare un amministratore provvisorio”.


Per mandato della Santa Sede, nella nuova RdV Il Consiglio di Congregazione non ha il compito di prendere decisioni, era necessario effettuare la correzione corrispondente.
Nell’art. 195 della RdV del 1983, prima del 2012, il Superiore Generale e il Superiore Provinciale avevano il potere di prorogare, per un breve periodo, il mandato di un religioso. “Il Superiore Generale e il suo Consiglio hanno il potere di prorogare, per un breve periodo, il mandato di un Provinciale o di nominare un amministratore temporaneo. Il Superiore Provinciale e il suo Consiglio possono agire allo stesso modo con un Superiore locale”.
La commissione che ha lavorato per la revisione della Regola di Vita ha voluto conservare questa facoltà del Superiore Generale nell’articolo 198, f. Tuttavia ha dimenticato di includere questa importante competenza nell’art. 236, tra le funzioni del Superiore Regionale. La facoltà concerne solo alcune situazioni particolari.

Articolo 244

“Il Consiglio Regionale deve dare il suo consenso, che rimane tuttavia sottomesso all’approvazione del Superiore Generale e del suo Consiglio, sulle seguenti questioni:
La domanda di ammissione alla professione perpetua, indirizzata al Superiore Generale;
La domanda di presentazione al diaconato…
La domanda di dispensa dai voti, rivolta al Superiore Generale da parte di un professo con voti temporanei.
La domanda di uscita dalla Congregazione rivolta al Superiore Generale da parte di un professo con voti perpetui.
La domanda di espulsione di un professo con voti perpetui presentata dal Superiore Regionale al Superiore Generale.
La nomina del Maestro dei novizi…”

Il Capitolo Generale ha deciso di fare ordine a questo riguardo. Il punto a. ritorna al suo posto, accanto agli altri incarichi che corrispondono al Superiore Generale. Questo punto a. deriva dall’art. 245, d.
Si aggiungono i punti c., d., e., che sono competenze del Superiore Generale, ma che devono prima passare attraverso il Superiore Regionale e il suo Consiglio. Sono state decisioni ricorrenti, anche nell’ultimo sessennio, ed è importante che figurino nelle competenze del Consiglio Regionale.

***

Queste correzioni non sottraggono valore alla Regola della Vita poiché, come dice San Michele Garicoïts: “Al di fuori delle regole entriamo nell’interpretazione individuale, nel regno dell’amore proprio” (DS 221, 224). Le correzioni mostrano anche che la RdV può essere corretta così da rispondere meglio ai tempi e perché sia più efficace e operativa nella regolamentazione delle nostre relazioni. La Regola di Vita è uno strumento affinché le persone e le comunità possano vivere, nel miglior modo possibile, la loro vocazione e la loro missione.

Gaspar Fernández Pérez, scj

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